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Assistenza italiani all'estero

La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione


CONVENZIONE EUROPEA: Paesi UE, SEE e Svizzera:
 
I Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) sono: Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Gli Stati membri dell' Unione europea (UE) sono 27 (dal 1° gennaio 2007)
Austria ,Belgio  Bulgaria  Cipro  Danimarca  Estonia  Finlandia  Francia  Germania  Grecia  Irlanda
ITALIA  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Malta  Paesi Bassi  Polonia  Portogallo  Regno Unito
Repubblica ceca  Romania  Slovacchia  Slovenia Spagna  Svezia  Ungheria

Svizzera (dal 1 giugno 2002)

 

ALTRE CONVENZIONI

Argentina, Australia , Bosnia Erzegovina, Brasile,  Capoverde, Croazia,  Macedonia
Principato di Monaco,  San Marino,  Serbia e Montenegro, Tunisia:


l sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti (Casse Mutue)o ai prestatori di cure (ospedali) degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie.

Come accennato in precedenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie. Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia dalla ASL di residenza. L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese. Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.

E pertanto, ad esempio :
· un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal modello E106 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui), dal modello E121 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso)
· un’assistenza altamente specializzata viene assicurata dal modello E112 ( o dal modello equivalente previsto da una convenzione)
· un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora” viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni.
· un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.

 


ASSISTENZA SANITARIA NEGLI STATI NON IN CONVENZIONE


Gli italiani assicurati del Servizio Sanitario Nazionale Italiano che si recano in paesi dove non esistono convenzioni di sicurezza sociale sono TENUTI al pagamento delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie senza possibilità alcuno di rimborso da parte dello stato italiano.

Fanno eccezione coloro che per motivi di lavoro  che possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione presso Ministero Affari Esteri.

Cosa fare prima della partenza


Gli italiani che lavorano all’estero se lavoratori del settore privato o lavoratori autonomi, devono richiedere al datore di lavoro l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n.618 compilato in parte dal datore di lavoro e vidimato dall’ASL di residenza del lavoratore.
Gli italiani che lavorano all’estero se lavoratori del settore pubblico devono richiedere al datore di lavoro l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n.618 compilato in parte dal datore di lavoro e vidimato dall’ente stesso. Il datore di lavoro invia una copia dell’Attestato, per soggiorni superiori a trenta giorni, all’ASL di residenza del lavoratore che provvederà a sospendere il contributo al Medico di Medicina Generale.
L’attestato potrà essere richiesto anche alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) che lo dovrà trasmettere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.


PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO

La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l'Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la docuemtnazione così come indicata nel sito ministeriale.


ATTENZIONE: Se il periodo supera i 30 giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta del medico.
 

RIENTRO TEMPORANEO

In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall’estero, sarà necessario provvedere all’iscrizione all’ASL e alla scelta del medico di fiducia. La reiscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione.

 


Cittadini italiani residenti all’estero


Cittadini italiani residenti all’estero in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria in temporaneo soggiorno in Italia (DM 1° febbraio 1996)
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996  ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Attenzione: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.


Trasferimento all'estero per cure di altissima specializzazione


Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione dell’eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

QUAL È LA PROCEDURA ?

Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure, l’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
· la domanda
· la proposta di un medico specialista
· l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali

ATTENZIONE - La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato.
La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.

L’Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente.

Il Centro di riferimento, valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie, tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l'appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, all’Azienda sanitaria locale competente il proprio parere motivato.

L’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto.

In caso di accoglimento della domanda:
se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria)
se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma gratuita.

ATTENZIONE - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura su opra indicate.

COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO?
In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato può presentare ricorso:
al Direttore Generale della ASL
al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello
al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario

Per maggiori informazioni, rivolgersi ai Referenti Zonali per l’estero.

 


 ITT